Statuto

 

 



I. Nome, sede e scopo
Art. 1

Sotto la denominazione "Raggianti" é costituita un’associazione sportiva aconfessionale e apolitica costituita sulla base degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero che é regolata dal presente statuto.

Esso é fondato nel 2010, la sua sede é a Capriasca.


Art. 2
Scopo dell'associazione Raggianti é di partecipare a delle attività sportive/ricreative in compagnia, per praticare un po' di sano movimento e passare momenti in compagnia.

L'associazione può promuovere anche la pratica dello sport a livello agonistico


II. Affiliazione
Art. 3
L'associazione Raggianti é composta da:
a) soci attivi 
b) soci onorari;
c) simpatizzanti. 

a) SOCI ATTIVI
Tutte le persone di ambo i sessi che hanno compiuto 18 anni possono aderire all'associazione Raggianti in qualità di soci attivi. L’iscrizione va inoltrata al comitato dell’associazione in forma scritta. Il comitato assume i nuovi soci con riserva di approvazione dell’assemblea.

b) SOCI ONORARI
II soci attivi che hanno reso un servizio particolarmente meritevole all'associazione Raggianti, su proposta del comitato, possono essere nominati soci onorari dall’assemblea. Questi soci hanno gli stessi diritti dei soci attivi; essi sono esenti dal pagamento della tassa sociale.


c) SIMPATIZZANTI
Persone fisiche o giuridiche che si interessano agli obiettivi dell’associazione o la vogliono sostenere, possono aderire all’associazione in qualità di simpatizzanti. I simpatizzanti hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione ma non ne sono membri e non hanno diritto di voto

I membri iscritti al gruppo élite non possono essere dei soci simpatizzanti. 


Art. 4
L'affiliazione termina con le dimissioni, il decesso o l'espulsione del socio. Le dimissioni dall'associazione Raggianti devono essere inoltrate al comitato per iscritto entro il 15 febbraio. Scaduto questo termine l'affiliazione si intende rinnovata per un altro anno. Il socio che, malgrado ripetute sollecitazioni, non abbia corrisposto la tassa sociale, o il socio che col proprio comportamento danneggi gli interessi dell'associazione, potrà essere espulso. L'assemblea decide su proposta del comitato.


III. Anno d'esercizio e contributi
Art. 5
L’anno d’esercizio va dal 1.marzo al 28 febbraio. 


Art. 6
I contributi dei soci attivi e dei simpatizzanti vengono fissati dall’assemblea dei soci e sono esigibili dopo l'assemblea generale ordinaria.
L’importo massimo del contributo pro persona non può superare Fr. 50.-.


Art. 7
Per gli obblighi dell'associazione Raggianti risponde unicamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.


IV. Patrimonio dell’associazione
Art. 8
Il patrimonio sociale é costituito dai beni di proprietà dell’associazione, dal materiale e dalle liquidità. Le fonti ordinarie sono le tasse sociali (art. 6) ed i contributi liberi di soci, simpatizzanti o terzi.


V. Gli organi
Art. 9
Gli organi dell’associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il comitato;
c) i revisori dei conti.


Art. 10
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea è l'organo superiore dell’associazione. Questa viene convocata dal comitato e ha luogo ogni anno entro il 31 marzo. L'invito scritto, munito dell'ordine del giorno, viene inviato ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista. La convocazione può anche essere fatta tramite e-mail.


Art. 11
L'assemblea ha potere decisionale se il 10% dei soci con diritto di voto sono presenti. Se un'assemblea, convocata secondo gli statuti, non raggiunge il quorum può essere immediatamente riconvocata. Comunque essa deve aver luogo al più tardi entro un mese. Questa seconda assemblea ha in tutti i casi potere decisionale. La convocazione per l'assemblea ordinaria farà esplicita menzione della modalità adottata per la riconvocazione.


Art. 12
L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Elezioni e votazioni si effettuano pubblicamente. Un quinto dei membri presenti con diritto di voto può esigere una votazione segreta. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.


Art. 13
Sono di competenza dell'assemblea generale:
a) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
b) l'approvazione dei rapporti annuali di attività;
c) l'approvazione dei conti e del rapporto di revisione;
d) l'ammontare delle tasse sociali per la stagione entrante;
e) la nomina del comitato e del suo presidente;
f) la nomina della commissione di revisione;
g) le ammissioni, le dimissioni e le radiazioni dei soci;
h) la delibera delle proposte del comitato e dei soci;
i) le nomine dei soci onorari;
l) l'approvazione del programma per la stagione entrante;
m) la modifica dello statuto;
n) lo scioglimento dell'associazione.


Art. 14
Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su proposta del comitato, oppure su domanda scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.


Art. 15
COMITATO
Il comitato è composto da almeno 3 membri: il presidente, il vice-presidente, il segretario-cassiere ed altri membri. Il comitato si organizza per le cariche interne.


Art. 16
I membri del comitato sono eletti dall'assemblea per una durata di due anni. Se un membro del comitato rinuncia al mandato prima del termine, il sostituto riceve un incarico dal comitato per il restante periodo ordinario.
I membri del comitato possono essere rieletti.


Art. 17
Il comitato si riunisce in caso di necessità su convocazione del presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del comitato. La convocazione dovrà precisare l'ordine del giorno. Il comitato ha facoltà decisionale solo con la presenza della maggioranza (metà + uno) dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.


Art. 18
Per spese non preventivate il comitato può disporre fino ad un importo massimo di Fr. 5’000.-. Per importi superiori deve ricorrere all’approvazione dell’assemblea. Sono riservati casi di provata urgenza, dei quali il comitato dovrà in ogni caso rendere conto all’assemblea. 


Art. 19
L'associazione Raggianti si impegna verso terzi mediante la firma collettiva a due del presidente, del vice-presidente, o del cassiere, oppure di uno dei tre unitamente ad un altro membro di comitato.


Art. 20
REVISORI DEI CONTI
L'assemblea elegge per una durata di 2 anni, da uno a due revisori dei conti. Questi controlleranno la contabilità del comitato dandone atto all'assemblea. I revisori dei conti possono essere rieletti.


VI. Responsabilità
Art. 21
I soci dell'associazione Raggianti non rispondono personalmente degli impegni dell’associazione. Questi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.


Art. 22
L’associazione declina ogni responsabilità in caso di infortunio, malattia, furto ed ogni altro danno che un socio dovesse subire durante le attività. Ogni socio provvederà a stipulare personalmente le necessarie coperture assicurative.


Art. 23
Il comitato, nel caso in cui l’associazione organizzi attività aperte al pubblico, è tenuto a stipulare e a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile a nome dell’associazione, che copra ogni rischio relativo all’attività svolta.


VII. Scioglimento dell'associazione Raggianti
Art. 24
Fintanto che almeno 5 soci si impegnino a perseguire gli scopi dell’associazione questa continuerà la sua attività. In caso contrario l'assemblea decide il suo scioglimento.


Art. 25
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio andrà al comune di Capriasca che ne potrà disporre per promuovere lo sport a favore della gioventù nella Capriasca. 


VIII. Modifiche dello statuto
Art. 26
Il comitato è competente a proporre all'assemblea una modifica degli statuti. Tale modifica si ritiene accettata se almeno i 3/4 dei presenti aventi diritto di voto sono favorevoli.

I soci possono presentare al comitato, nella forma scritta, una proposta di modifica. Esso la sottoporrà all'assemblea immediatamente successiva, riservandosi il diritto di opporre delle controproposte.


IX. Disposizioni finali ed abrogative
Art. 27
Il presente statuto entra in vigore dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci dell’associazione. 


Art. 28
Approvato dall’assemblea costituenda del 26 maggio 2010.